La legge n. 300/70 [Statuto dei Lavoratori] vieta l’installazione nei luoghi di lavoro di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Le apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installate esclusivamente previa istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Attenzione: l’autorizzazione è necessaria anche nel caso di sistemi non ancora funzionanti o funzionanti solo in parte.
Il Ministero del Lavoro ha previsto un procedimento più snello per alcune attività economiche [ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.] considerate a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro, di installare telecamere con il fine di deterrenza al verificarsi degli atti criminosi e per assicurare le fonti di prova.
Copia della AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMPIANTI AUDIOVISIVI dovrà essere conservata sul luogo di lavoro a disposizione degli Organi di Vigilanza.
Per la violazione agli obblighi sopra richiamati è prevista una sanzione pari a Euro 387,25.
Si invitano le Aziende che hanno provveduto alla installazione di impianti di videosorveglianza a verificare il rispetto della suddetta normativa.
Ultimo aggiornamento 23.05.2013
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