Si segnala che il recente D.Lvo n. 151/2015 ha completamente ridisegnato l’apparato sanzionatorio per l’impiego di lavoratori in nero, ovvero senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto al Centro per l’Impiego.
Le sanzioni sono state rimodulate in base alle giornate di effettiva occupazione irregolare del lavoratore e pertanto applicate nei seguenti importi
ridotti:
- euro 1.500 per ciascun lavoratore per impieghi sino a 30 giorni di lavoro effettivo.
– euro 3.000 per ciascun lavoratore per impieghi sino a 60 giorni di lavoro effettivo.
– euro 6.000 per ciascun lavoratore per impieghi oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
L’accesso al beneficio della sanzione ridotta è condizionato alla circostanza che il datore di lavoro provveda, entro i termini di diffida, alla regolarizzazione dei lavoratori mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale pari almeno al 50% dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché al mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
Le predette sanzioni subiscono un incremento del 20% caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato e nel caso di impiego di lavoratori minorenni in età non lavorativa.
In caso di sospensione dell’attività per occupazione di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oggetto di accertamento, la revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta al versamento dell’importo di euro 2.000,00.
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