NELLA BUSTA PAGA DI MAGGIO IL BONUS RENZI DI 80 EURO MENSILI
Si evidenzia che con il cedolino paga del maggio è stata effettuata la prima erogazione del Bonus previsto dall’art. 1 del DL n. 66/2014.
Il Bonus viene mensilmente riconosciuto a tutti i lavoratori, sia dipendenti che parasubordinati, per i quali, sulla base della retri0buzione ad oggi percepita, si presume a fine anno una imposta
lorda a debito [al netto delle sole detrazioni d lavoro dipendente] e per i quali è stato presuntivamente calcolato un reddito annuo compreso tra gli 8.145,00 e 26.000,00 euro, con riduzione
progressiva dell’importo per coloro che hanno un reddito annuo tra i 24.000,00 e i 26.000,00 euro.
In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto si provvederà, sulla base del reddito effettivamente corrisposto, alla verifica della spettanza del bonus con eventuale recupero degli importi
non spettanti.
Si tratta, come noto, di una somma esente da contributi e da imposte e quindi sostanzialmente di un aumento netto di stipendio e di compenso. Al contempo l’importo del Bonus non rappresenta un costo
per il Datore di Lavoro - tenuto solo alla sua anticipazione - il quale provvederà al recupero di quanto riconosciuto ai lavoratori con i versamenti Irpef e Inps dovuti per il mese
corrispondente.
ATTENZIONE - Il Bonus viene riconosciuto senza necessità di domanda da parte del lavoratore e i Datori di lavoro e i Committenti devono provvedere alla sua erogazione sulla base
delle sole informazioni reddituali in loro possesso.
Poiché il reddito di riferimento per il diritto al bonus comprende anche tutti gli altri redditi eventualmente posseduti [escluso solo il reddito dell'abitazione principale] sarà onere del
percepiente verificare l’eventuale assenza dei requisiti e comunicare tempestivamente al sostituto la rinuncia al Bonus.
Nel caso di lavoratori con due o più rapporti di lavoro subordinato [ad es. part-time] o di lavoratori dipendenti che hanno anche contratti di lavoro parasubordinato [ad es. amministratori,
co.co.co., contratti a progetto] onde evitare di vedersi riconosciuto il bouns in misura doppia e successivamente recuperare quanto indebitamente percepito, sarà onere degli stessi segnalare la
rinuncia ad uno dei propri sostituti di imposta.
La presente circolare potrà essere utilizzata per rispondere a eventuali richieste di chiarimenti da parte dei lavoratori o esposta nella bacheca aziendale.
Ultimo aggiornamento 27.06.2014
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