Sicurezza sul lavoro

 

Si rammenta l'imminente scadenza del prossimo 1° gennaio 2013, data entro la quale tutte le aziende dovranno dotarsi di un Documento di Valutazione Rischi che pertanto non potrà più essere sostituito dalla Autocertificazione dei Rischi, alternativa a cui le aziende sotto i 10 lavoratori hanno, nella maggioranza dei casi, fatto ricorso sino ad oggi.

A breve dovrebbero comunque essere pubblicate le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, che dovrebbero rappresentare un’ottima opportunità di semplificazione, anche in termini economici, dell’adempimento.

Tale adempimento - oltre ad essere autonomamente sanzionato - risulta inoltre necessario al fine di accedere ad alcune forme contrattuali e relative agevolazioni contributive, come nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato, lavoro a tempo parziale, lavoro a chiamata, lavoro somministrato, apprendistato, tirocini formativi e stage.

Si richiama l'attenzione sugli obblighi - già vigenti - connessi alla formazione dei lavoratori e del Datori di Lavoro e la partecipazione, ovviamente obbligatoria, degli stessi a:
- corsi di formazione per i Lavoratori neo-assunti.
- corsi di aggiornamento per i Lavoratori già in forza.
- corsi di formazione per i nuovi Datori di Lavoro.
- corsi di aggiornamento per i vecchi Datori di lavoro.
Per l'iscrizione a tali corsi si invita ad attivarsi con urgenza.

Si fornisce un quadro dei principali adempimenti in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro [D.Lgs. n. 81/2008] e delle relative sanzioni.

1. Valutazione dei rischi e redazione "Documento di valutazione dei rischi" (DVR).
L'omissione è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a 6.400.

2. Nomina del Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
L'omissione è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a 6.400.

3. Nomina del medico competente.
L’omisisione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.500 a 6.000.

4. Nomina degli addetti antincendio e primo soccorso.
L’omisisione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 750 a 4.000 [mancata designazione degli addetti] e con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.200 a 5.200. [mancata formazione degli addetti].

5. Formazione e informazione di tutti i lavoratori.
L’omisisione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.200 a 5.200.

6. Redazione del piano di emergenza o, comunque, predisposizione di adeguate procedure per la gestione delle emergenze.
L’omisisione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 750 a 4.000.

7. Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’omisisione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.200 a 5.200.

8. Redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DURI) in presenza di attivita’ in appalto o esternalizzate.
L’omisisione è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.500 a 6.000.

A questi occorre aggiungere ulteriori obblighi di natura più tecnica che possono riguardare la conformità degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle attrezzature di lavoro, i mezzi di estinzione incendio e i presidi di primo soccorso.

Non occupandosi direttamente di sicurezza sul lavoro, si consiglia - data la complessità della materia, la sua continua evoluzione e le rilevanti sanzioni previste - di richiedere l'assistenza di ditte specializzate del settore onde garantire il rispetto integrale delle normative in materia e soprattutto non incorrere in sanzioni.

 

 

Ultimo aggiornamento 06.10.2012

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