Buste paga non corrispondenti alla prestazione svolta
Si segnala che secondo la Corte di Cassazione [sentenza n. 1284/2011] configura l’ipotesi del reato di estorsione obbligare il dipendente a firmare buste paga false, perché non corrispondenti alla
effettiva prestazione svolta, sotto la minaccia del licenziamento.
Lavoro irregolare
Si richiama l’attenzione che secondo quando statuito dalla Corte di Cassazione [sentenza n. 2593/2011] la presenza di lavoratori in nero può legittimare l’Agenzia delle Entrate a procedere ad un
accertamento induttivo e quindi la rettifica di un maggior reddito per ricavi non contabilizzati.
Non è da escludere che il richiamato principio possa in futuro essere applicato anche in presenza di emolumenti in nero [quali ad esempio straordinari o premi] corrisposti a lavoratori regolarmente
assunti.
Errore nella corresponsione della retribuzione e ripetibilità
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia erogato per errore al proprio dipendente somme non dovute, il diritto alla ripetizione degli importi - trattandosi di indebito oggettivo - deriva dal fatto
che la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente obbligazione, ed è pertanto superflua ogni indagine sulla natura e sulla scusabilità dell'errore
dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, di una legittima causa solvendi [Cass. 4893/91].
Ultimo aggiornamento 01.11.2013
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