Il DL N. 34/2014, convertito nella Legge N. 78 del 16.05.2014, ha apportato ulteriori e consistenti modifiche alla disciplina del contratto a termine. In attesa dei necessari chiarimenti ufficiali si segnalano le novità di rilievo.
CAUSALE - E’ stato eliminato ogni obbligo di esplicitare i motivi del riscorso al contratto a termine. Rimane sempre possibile, agli effetti civilistici, contributivi e di deroga al contingentamento, fare riferimento a ragioni di carattere sostitutivo.
DURATA - La durata dei contratti a termine viene fissata in 36 mesi complessivi, per i quali occorre tenere conto di tutti i pregressi rapporti, svolti anche in somministrazione, intercorsi tra le parti e riferibili a mansioni equivalenti.
PROROGHE - Il contratto a termine potrà essere oggetto di proroga nella misura massima di cinque, tenendo conto anche dei rapporti pregressi.
RINNOVI - Viene confermata la necessità di rispettare, tra un contratto e l’altro, un periodo di stacco, cosiddetto di stop&go, di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto iniziale abbia avuto, rispettivamente, durata fino o superiore a sei mesi.
CONTINGENTAMENTO - Il numero massimo dei contratti stipulabili da ciascun Datore non potrà superare il limite massimo stabilito dalla contrattazione collettiva. In mancanza potranno essere stipulati contratti in misura non superiore al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ciascun anno. Per le aziende che occupano fino a cinque lavoratori è sempre possibile l’assunzione di un lavoratore. Sono escluse dalle predette limitazioni numeriche le assunzioni di tipo sostitutivo, per esigenze stagionali, per lavoratori in mobilità o ultracinquantenni.
DIRITTO DI PRECEDENZA - Ai lavoratori assunti a termine per un periodo superiore a 6 mesi spetta un diritto di precedenza sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Regole particolari riguardano le lavoratrici a tempo determinato che hanno usufruito del congedo di maternità. Il diritto - che dovrà essere richiamato espressamente nella lettera di assunzione - sorge solo su esplicita richiesta scritta del lavoratore.
SANZIONI - Alla violazione dei limiti percentuali stabiliti si applica una sanzione amministrativa dal 20% al 50% della retribuzione mensile moltiplicata per il numero di mesi di irregolare occupazione di ciascun lavoratore.
Ultimo aggiornamento 16.05.2014
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