Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, da godersi su richiesta del lavoratore [fatta salva la diversa disciplina collettiva applicabile] per almeno due settimane consecutive.
La effettiva fruizione da parte del lavoratore è onere e responsabilità del singolo Datore di lavoro, il quale dovrà pertanto adottare una attenta programmazione della propria attività onde non incorrere in violazioni e conseguenti sanzioni.
E’ superfluo sottolineare come la pianificazione dei periodi feriali dei singoli lavoratori debba essere svolta direttamente dall’azienda, potendo la scrivente evidenziare eventuali violazioni solo dopo che le stesse si sono verificate.
Dovrà inoltre prestarsi particolare attenzione in quelle situazioni in cui, causa una assenza prolungata del dipendente, ad esempio per malattia, infortunio o maternità, lo stesso non abbia potuto godere delle ferie annuali a lui spettanti.
In questi casi, prima del rientro effettivo al lavoro, sarà necessario far usufruire al lavoratore un congruo periodo di ferie.
Si evidenzia che la violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo [anno] cui si riferisce la violazione.
Ultimo aggiornamento 06.10.2012
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