Il contratto di lavoro occasionale accessorio, così come attualmente disciplinato dalla riforma Fornero, è consentito per «attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare».
Il campo di applicazione del ricorso a prestazioni occasionali risulta ampliato rispetto la precedente normativa, essendo stato eliminato il riferimento a ipotesi oggettive e ipotesi soggettive del lavoratore.
Il riferimento reddituale di € 5.000,00 netti annui [importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT ] è rivolto al singolo prestatore, il quale pertanto non potrà superare nell’anno il suddetto limite seppur con riferimento alla totalità dei committenti.
Nel caso di prestazioni svolte a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti, queste non potranno superare - per il 2014 - il tetto di € 2.050,00 netti annui [€ 2.690,00 lordi] a favore di ogni singolo committente, fermo restando il limite complessivo di € 5.050,00 netti annui [€ 6.740,00 lordi] per il prestatore.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i committenti dovranno rivolgersi alle rivendite autorizzate [Inps, sportelli bancari e postali, tabaccherie].
L’attivazione del voucher avverrà con modalità differenziate in base al canale di acquisto prescelto.
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Ultimo aggiornamento 15.05.2014
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