L’art. 13-ter del Dl 22 giugno 2012, n. 83 [cd. decreto Crescita] prevede la responsabilità fiscale, nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.
Tale documentazione può consistere, oltre a specifica asseverazione rilasciata da soggetti abilitati, tra cui Commercialisti e Consulenti del lavoro, in una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del Dpr n. 445/2000 con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero
se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
La certificazione dovrà essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
Ultimo aggiornamento 22.10.2012
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