Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente, così come attualmente disciplinato dalla riforma Fornero, puo’ essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni di età fermo restando, in tal caso, che le prestazioni devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età [24 anni
e 364 giorni].
Il requisito soggettivo dell’età è pertanto sufficiente per la stipula del contratto per qualsiasi attività.
E` inoltre possibile fare ricorso al lavoro a chiamata nelle ipotesi previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Solo nel caso che il CCNL non abbia disciplinato la fattispecie del contratto a chiamata sarà possibile, quindi in via sostitutiva, ricorrere a
prestazioni a chiamata in riferimento alle mansioni individuate dal Ministero del lavoro con il D.M. 23.10.2004.
Tra queste si evidenziano quelle di maggior interesse, ovvero:
- Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici;
- Personale addetto ai trasporti di persone e di merci;
- Commessi di negozio;
- Magazzinieri;
- Inservienti.
E' stato recentemente fissato un limite alla prestazione per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare.
L’utilizzo delle prestazioni dovrà comunque essere preceduto da una comunicazione da inviarsi utilizzando modalità e modulistica prestabilita.
Ultimo aggiornamento 20.09.2013
Avete delle domande o volete fissare un appuntamento con un nostro consulente?
Tel: 0343-32367
Fax : 0343-713001
Email : info@seldac.it
LUNEDI' - VENERDI'
dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
SABATO
dalle 08.00 alle 12.00 (su appuntamento)