Si evidenzia come l'impiego di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato sia ammesso - fatta salva la possibilità del ricorso ad un contratto cosiddetto "acausale" - solo a fronte di reali ed effettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, che devono sempre e comunque essere precisate ed esplicitate in contratto.
Il contratto di somministrazione è comunque vietato presso unità produttive nelle quali sia operante un trattamento di integrazione salariale che interessi lavoratori adibiti alle medesime mansioni del lavoratore somministrato, così come da parte di quelle imprese che non hanno effettuato la valutazione rischi ai sensi D.Lvo n. 81/2008.
L'utilizzo di tale tipologia contrattuale al di fuori delle ipotesi previste viene sanzionata con la costituzione tra l'azienda utilizzatrice ed il lavoratore somministrato di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data del suo utilizzo.
Si segnala che l'utilizzo di contratti di somministrazione deve essere preceduto da una comunicazione alle associazioni di categoria CGIL, CISL e UIL.
Ulteriore comunicazione riepilogativa annuale dovrà essere inoltrata a i medesimi soggetti entro il successivo 31 gennaio di ogni anno.
Vige infine l'obbligo di iscrizione nel LUL [Libro Unico del Lavoro] dei lavoratori somministrati o distaccati.
Si invitano le Aziende che intendono fare ricorso a tale tipologia contrattuale a valutare la regolarità della propria posizione ed a segnalare preventivamente alla scrivente tale circostanza, fornendo copia dei contratti di volta in volta stipulati.
Ultimo aggiornamento 06.10.2012
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