Si informano le aziende che occupano lavoratori addetti alla guida di veicoli sopra le 3,5 tonnellate che sussiste a loro carico l’obbligo di tenuta del "Modulo di controllo delle assenze dei conducenti".
Nello stesso dovranno essere documentate - per il periodo relativo ai 28 giorni precedenti la guida - eventuali assenze per malattia, per ferie annuali, per svolgimento di altre attività [quali, ad esempio, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione del veicolo, operazioni volte a garantire la sicurezza del veicolo, sorveglianza del veicolo e del carico e formalità amministrative] ed anche eventuali periodi trascorsi alla guida di un veicolo sotto le 3,5 tonnellate.
Si richiama l’attenzione che l’obbligo sussiste anche nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto per svolgere altre mansioni, diverse da quelle di autista [ad esempio magazzinieri, operai] e si trovi a condurre un automezzo dotato di cronotachigrafo in modo saltuario od occasionale.
Nessuna deroga è quindi prevista in tali fattispecie e pertanto anche i conducenti "non professionali" sono obbligati alla compilazione e tenuta sul veicolo del modulo di controllo delle assenze per tutti i giorni in cui il dipendente non sia stato impegnato nella guida dell’automezzo.
Il conducente che ad un controllo non possa esibire ovvero esibisca in modo incompleto o alterato il suddetto modulo è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 154,00 a Euro 616,00.
Alla stessa sanzione e’ soggetta l’impresa che non conserva il suddetto modulo in formato elettronico per un periodo pari ad un anno dalla scadenza dei periodi cui l’assenza si riferisce.
Ultimo aggiornamento 11.11.2013
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