OVITA' PER LE DENUNCE INFORTUNI E RELATIVI CERTIFICATIO MEDICI
Dal 22 marzo 2016 l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio all’INAIL è a carico del medico o della struttura sanitaria che presta la "prima assistenza" al lavoratore infortunato.
Pertanto, analogamente a quanto avviene nei casi di malattia, il lavoratore non ha più l’obbligo di produrre al
Datore di Lavoro il certificato medico cartaceo ma esclusivamente di fornire i seguenti dati:
- il numero identificativo del certificato
- la data di rilascio
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Nella prima fase di operatività della norma, ove il medico non adotti la nuova procedura e quindi non fornisca tali dati, il lavoratore potrà continuare a produrre al Datore di lavoro il certificato medico di infortunio in forma cartacea.
Rimane in ogni caso l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL entro due giorni dalla data in cui lo stesso ha ricevuto dal lavoratore i riferimenti del certificato medico di infortunio.
Si invitano pertanto le aziende assistite a segnalare con la massima tempestività a questo Studio gli eventi in oggetto unitamente a tutti i dati richiesti, sollecitando il lavoratore a fornirne completa e puntuale indicazione.
Si richiama l’attenzione sul rigoroso rispetto delle sopra descritte procedure onde evitare spiacevoli ritardi nella procedura e conseguenti sanzioni amministrative.
Si prega di leggere attentamente questo disclaimer e le note legali in quanto l'utilizzo del sito da parte dell'Utente implica l'accettazione automatica delle
clausole ivi presenti.
Tutti i contributi, articoli e circolari, contenuti in questo sito sono da considerarsi un riassunto, a mero titolo informativo e di pro-memoria rivolto esclusivamente alla Clientela della
scrivente Società, della più ampia disciplina fiscale, tributaria, amministrativa e giuslavoristica.
Lo studio declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo
sito.
Avete delle domande o volete fissare un appuntamento con un nostro consulente?
Tel: 0343-32367
Fax : 0343-713001
Email : info@seldac.it
LUNEDI' - VENERDI'
dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
SABATO
dalle 08.00 alle 12.00 (su appuntamento)