Dal 18 giugno 2012 non sussiste più l’obbligo per il lavoratore di consegnare al proprio Datore di lavoro la copia cartacea dell’attestazione di malattia, essendo tenuto esclusivamemnte a fornire - ove richiestogli dalla Azienda - il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
Si rammenta che nel caso in cui un dipendente, assente per malattia, intenda rientrare al lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi iniziale formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio esclusivamente producendo un certificato medico di rettifica della prognosi originaria.
Da segnalare inoltre l'obbligo, nei casi di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, di sottoporre il lavoratore a visita medica prima della ripresa del lavoro, al fine di verificarne l'idoneità alla mansione.
Si invita codesta Azienda a pretendere dai propri dipendenti la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal proprio medico per via telematica all’Inps.
Accedendo poi al sito INPS ed al seguente percorso Servizi On line / Per tipologia di utente / Cittadino / Consultazione attestati di malattia e digitando il codice fiscale e il numero di protocollo, sarà possibile visualizzare e stampare l'attestazione medica suddetta.
Ultimo aggiornamento 26.07.2016
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